Art. 2.
(Organi di autogoverno).

      1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

          a) il consiglio dell'istituzione scolastica e la giunta del consiglio;

          b) il collegio dei docenti;

          c) i consigli di classe e di interclasse;

          d) l'assemblea degli studenti e le sue articolazioni;

          e) l'assemblea dei genitori e le sue articolazioni;

          f) il dirigente scolastico.

      2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      3. Al fine di favorire il massimo coinvolgimento delle diverse componenti degli

 

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organi collegiali, il dirigente scolastico deve rendere pubbliche, con tutti i mezzi a sua disposizione, le funzioni e le competenze degli organi collegiali, nonché informare sulle scadenze e sui diritti elettorali attivo e passivo relativi ai medesimi organi.